Circolare 47

Disponibilità a svolgere ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, a.s. 2024/25

Disponibilità a svolgere ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, a.s. 2024/25

Ai Docenti
Sedi

In accordo con quanto deliberato dal Collegio, i Docenti interessati a svolgere le ore per l’attività di cui all’oggetto, sono invitati ad inoltrare richiesta alla mail della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 Ottobre 2024.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Nota del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011, prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione economica delle ore alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica.
Si specifica, in modo particolare, che le ore alternative all’IRC possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa, senza che comportino un onere a carico della scuola.

Tuttavia, le scuole, prima di attribuire le ore eccedenti a personale interno o precedere a nomina di un supplente, devono seguire l’ordine cronologico delle fasi che si riporta di seguito:
1. ) affidamento dell’insegnamento a personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi), da non confondere con gli insegnati di Attività di Potenziamento per i quali, rientrando nell’organico dell’autonomia, potrebbe ricorrere il caso di cui al punto “b” di seguito esplicitato;

  1. ) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (possibilità riservata solo ai docenti di scuola secondaria di Primo grado e di Scuola
    Secondaria di Secondo grado per le ragioni già note agli operatori della scuola). Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base;
  2. ) personale supplente già titolare di altro contratto, con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
  3. ) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto, da retribuire con apposita apertura di spesa fissa secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

In via generale, nei primi tre casi, i Dirigenti Scolatici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.
Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Per procedere non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva formale alle istituzioni scolastiche da parte degli USR o UST.
Infine, le ore di cui si tratta non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e, pertanto, non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.
Per individuare il supplente di Attività Alternative, non si potrà far riferimento a una specifica graduatoria.
Non essendoci, dunque, una classe di concorso specifica, il supplente sarà individuato attingendo alle graduatorie la cui disciplina risulta affine.
Se l’affinità non è precipuamente determinata, le segreterie dovranno procedere a riunire più graduatorie relative alle materie ritenute idonee ad impartire l’insegnamento. Inoltre, i contratti derivanti dalle ore eccedenti o dall’attribuzione di supplenze dovranno avere come scadenza il 30 giugno di ogni anno scolastico.