Ai Docenti
Sedi
Giungono, copiose, a questo Ufficio, le richieste per l’attribuzione degli spezzoni di cattedre fino pari o inferiori alle 6 ore.
Il comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 2001, n° 448, dispone che gli spezzoni di cattedra, pari o inferiori alle 6 ore, vengano attribuite ai Docenti in servizio nella medesima Scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.
I “ Docenti in servizio nella medesima Scuola “ sono i Prof.ri facenti parte dell’Organico degli Istituti nei quali risultano ore eccedenti, ESCLUDENDO QUINDI CHE UNO SPEZZONE PARI O INFERIORE ALLE 6 ORE DEL CORSO DIURNO POSSA ESSERE OFFERTO A UN DOCENTE DEL CORSO SERALE O DELLA CASA CIRCONDARIALE E VICEVERSA, perché trattasi di due Scuole distinte, con codici meccanografici e organici ben distinti.
Pertanto, per esempio, se un Docente del corso serale volesse insegnare al diurno ( o viceversa), dovrebbe produrre domanda di mobilità, pur essendo titolare nello stesso Istituto Scolastico perchè con codice meccanografico differente.
L’Ufficio di Segreteria è impegnato a formulare la graduatoria dei Docenti aventi diritto all’attribuzione degli spezzoni di cattedra pari o inferiore alle 6 ore, ognuno secondo il proprio codice meccanografico.
Ad oggi non si leggono deroghe al summenzionato articolo di legge; pertanto si pregano le SS.LL. di avvalersi della facoltà di presentare richiesta di attribuzione degli spezzoni di cattedra così come sopra descritto.
Per ultimo, qualora l’Ufficio avesse attribuito spezzoni di cattedra a Docenti in servizio presso questo Liceo Artistico, non rispettando il criterio del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 2001, n° 448, si vedrà costretto, in autotutela a revocare l’incarico in parola.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Giuseppa Formica
Docente